Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che da' titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza:

  • a)da' al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
  • b)fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
  • c)a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
  • d)riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
  • e)fornisce assistenza al richiedente sulle modalita' per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
  • f)a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorita' di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.

Testo vigente dal 9 agosto 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 9 agosto 2019. 12 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

… quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura tolto: generale della Repubblica presso tolto: la corte d'appello aggiunto: il tribunale del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza:

… commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura tolto: generale della Repubblica presso tolto: la corte d'appello aggiunto: il tribunale, quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente … n. 11. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura tolto: generale della Repubblica presso tolto: la corte d'appello aggiunto: il tribunale, quale autorita' di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;204~art1 · fonte del testo

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