Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento. 3 Il personale di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conserva l'anzianita' posseduta da vice brigadiere e brigadiere per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza richiesta nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni. I marescialli, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' di qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato. Al personale di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore e' ridotta di quattro anni. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianita' di qualifica. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1 lettera a), e' ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera b) e' sostituito da selezione alla quale e' ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda. Con decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione. Alla selezione di cui al comma 7 puo' partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono con punti otto". Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, con l'anzianita' di qualifica posseduta. I vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato sono inquadrati anche in soprannumero, dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine corso, secondo le modalita' di cui al comma 1, dando facolta' agli stessi, se destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della comunicazione del superamento del concorso per l'inquadramento previsto dall'articolo stesso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87

3

Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che il disposto di cui comma 1 del presente articolo 53, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 451/2000

    Questione infondata
    31 ottobre 2000

    Nell'attuare la delega contenuta nell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, integrata dalla legge 29 aprile 1995, n. 130, con riguardo al regime transitorio di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 ha sostanzialmente perseguito l'obiettivo fissato nella legge delega, di conseguire <<una disciplina omogenea>> e l'<<equiordinazione di compiti e dei connessi trattamenti economici>> delle diverse forze di polizia, non richiedendosi dalla legge una assoluta identità di posizioni e di trattamento, ma piuttosto trattamenti armonizzati tra loro, con caratteristiche e attribuzioni nel complesso non divergenti e non potendosi escludere, nella fase di transizione, un regime differenziato, nella prospettiva della omogeneizzazione complessiva attuata in un sistema a regime. Le scelte del legislatore delegato non hanno neppure oltrepassato i limiti all'uso della discrezionalità consentita, e non possono quindi ritenersi manifestamente irragionevoli o palesamente arbitrarie (in contrasto con l'art. 3 Cost.); ne' possono essere censurate per aver previsto un trattamento economico non proporzionato alla quantità e qualità di lavoro prestato (in contrasto con l'art. 36 Cost.) o per aver comportato lesione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (in contrasto con l'art. 97 Cost.). Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in riferimento agli artt. 76, 3, 36 e 97 Cost. - V. anche ordinanza n. 296/2000, con riguardo alla delega contenuta nella legge n. 216 del 1992. - Con riguardo a misure perequative, v. sentenza n. 241/1996. - Con riferimento al principio di buon andamento, ordinanza n. 296/2000.

    Art. 53 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 17 aprile 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87

    Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che il disposto di cui comma 1 del presente articolo 53, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201~art53 · fonte del testo

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