Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento:

  • a)nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, gli ispettori capo e gli appartenenti al ruolo degli ispettori provenienti dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso di un'anzianita' di servizio nel predetto ruolo dei sottufficiali non inferiore a cinque anni;
  • b)nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore principale e di ispettore, nonche' il personale appartenente al ruolo degli ispettori proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non compreso nella lettera a);
  • c)nella qualifica di ispettore, il personale che riveste la qualifica di vice ispettore non compreso nelle lettere precedenti;
  • d)nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente. Il personale di cui alla lettera b) che riveste la qualifica di ispettore principale conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, quattro anni della anzianita' complessiva maturata nella qualifica di ispettore, nonche' quattro quinti di quella maturata nella qualifica di ispettore principale; quello che riveste la qualifica di ispettore mantiene quattro quinti dell'anzianita' maturata nella qualifica. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianita' per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui alla lettera b) e c) del comma 1, il periodo di anzianita' residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente, ad ispettore superiore ad ispettore capo, e' ridotto di un quinto. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni.

Testo vigente dal 27 maggio 1995

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 151/1999

    Questione infondata
    30 aprile 1999

    Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 76, 97, 3 e 36 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, lett. d) e 15, comma 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), in quanto, alla luce dei principi affermati nella sent. n. 63 del 1998, le norme impugnate costituiscono una scelta discrezionale di politica legislativa, esercitata, in modo non palesemente arbitrario ne' manifestamente irrazionale, entro l'oggetto, i criteri e i principi direttivi della delega legislativa. - S. nn. 133/1985, 277/1991, 324, 448 e 445/1993, 4/1994, 133/1996, 65, 217, 465/1997 e 63/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 13 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato · Art. 15 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 63/1998

    Questione infondata
    17 marzo 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato) - <<nella parte in cui disciplinano le funzioni e le modalità di progressione in carriera nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori nonché, in via transitoria, le modalità di inquadramento del personale che, alla data del 1^ settembre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, in modo da determinare posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico>> - in quanto, posto che la delega, cui deve farsi riferimento per valutare l'osservanza, da parte del denunciato d.lgs. n. 197 del 1995, del predetto parametro costituzionale, è quella dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, sicché è fuor di luogo il richiamo all'art. 2 e al <<rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore>>, che riguardano una delega diversa per oggetto, procedura e criteri; la delega di cui all'art. 3 prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze armate. Pertanto, non può rinvenirsi nella delega l'affermazione della intangibilità della posizione del ruolo degli ispettori; ne' ciò può dedursi dalle altre limitazioni contenute nell'art. 3, in quanto i compiti istituzionali sono quelli previsti per i singoli corpi, mentre gli artt. 3 e 4 del d.lgs. di cui si tratta <<non coinvolgono norme fondamentali di Stato>>, ne' <<attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza>>. - V. S. n. 277/1991. red.: G. Leo

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 3 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197~art13 · fonte del testo

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