Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quarta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianita' di qualifica funzionale di quattro anni, in quella di aiuto operatore dello stesso ruolo. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di terza qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, dopo il personale di cui al comma 1, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianita' di diciassette anni, in quella di aiuto operatore previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale, al quale sono ammessi anche i vice aiuto operatori di cui al comma 1.

Testo vigente dal 27 maggio 1995

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201~art54 · fonte del testo