Art. 2 — Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato
Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, gia' in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, gia' inquadrato nella settima qualifica funzionale, e' inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' anticipata, qualora successiva, al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonche' ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianita' richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, e' ridotta di due anni. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.
Testo vigente dal 10 settembre 2004
