Art. 57 — Inquadramento nel ruolo dei periti
Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene, in virtu' di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, nell'attuale ordine, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianita' di nomina ai fini della progressione alla qualifica superiore. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene, in virtu' di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianita' di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni. 3 Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo corrispondenti alle diversificate professionalita' di base, nel rispetto dell'anzianita' di qualifica funzionale posseduta e di posizione nella stessa. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. I vincitori del concorso pubblico per esami di assistente amministrativo del Corpo forestale dello Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, dalla data di nomina, nella qualifica di vice perito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87
3Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che il disposto di cui comma 2 del presente articolo 57, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
