Art. 5 — Informativa ai creditori
All'articolo 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.».
Testo vigente dal 5 agosto 2004
