Art. 9.26 — Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
