Art. 9.27 — Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
