Art. 6 — Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie
L'articolo 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 95. Succursali di banche extracomunitarie 1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.».
Testo vigente dal 5 agosto 2004
