Art. 9.24 — Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
