Art. 9.32 — Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
