Art. 4 — Sospensione dei pagamenti e delle restituzioni
All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.».
Testo vigente dal 5 agosto 2004
