Art. 13 — Comunicazione preventiva di arrivo delle navi
L'armatore, l'agente o il comandante di una nave diretta verso un porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi dell'articolo 17 sia assoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazione all'autorita' competente locale dell'arrivo della stessa, possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato IV. Le procedure e i formati sviluppati dall'autorita' competente locale ai fini dell'allegato IV del presente decreto sono conformi alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modifiche,in materia di avvisi originati dalle navi.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
