Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 26 maggio 2016. 163 parole tolte.

tolto: Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'allegato I, a cui tali norme si riferiscono. La presunzione di conformita' e' limitata all'ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. La conformita' alla norma armonizzata non e' obbligatoria, ma conferisce presunzione di conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti. Se le autorita' competenti ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi, al comitato permanente di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE. Le autorita' competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di ritiro delle norme armonizzate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art8 · fonte del testo