Art. 13 — Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE e' apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
