Art. 16 — Marcatura CE dei prodotti
La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed e' apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio e' apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
Testo vigente dal 1 luglio 2022
