Art. 16 — Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
La marcatura CE e' apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE e' apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.
Testo vigente dal 15 marzo 2014
