Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 27 settembre 2022. 641 parole tolte, 10 parole aggiunte in 30 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;
tolto: b) ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e c), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;
tolto: c) ovini o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;
tolto: d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 1, sezione I;
tolto: e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 2;
tolto: f) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato «B», sezione I;
tolto: g) veterinario ufficiale: il medico veterinario dell'azienda sanitaria locale;
tolto: h) azienda di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie;
tolto: i) centro di raccolta: l'impianto, il mercato e la fiera nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;
tolto: l) centro di raccolta riconosciuto: l'impianto nel quale sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;
tolto: m) commerciante: una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprieta';
tolto: n) impianto riconosciuto del commerciante: gli impianti gestiti da un commerciante riconosciuto dall'autorita' competente e nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;
tolto: o) trasportatore: una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 532 del 1992»;
tolto: p) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 Km2, che e' soggetta al controllo delle competenti autorita' veterinarie e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:
tolto: 1) Belgio: province/province;
tolto: 2) Germania: Regierungsbezirk;
tolto: 3) Danimarca: amt o island;
tolto: 4) Francia: departement;
tolto: 5) Italia: provincia;
tolto: 6) Lussemburgo: -;
tolto: 7) Paesi Bassi: RVV-kring;
tolto: 8) Regno Unito: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county; Scozia: district o island area;
tolto: 9) Irlanda: county;
tolto: 10) Grecia: vomos;
tolto: 11) Spagna: provincia;
tolto: 12) Portogallo: territorio continentale: distrito; altre parti del territorio del Portogallo: regia;o auto¨noma;
tolto: 13) Austria: Bezirk;
tolto: 14) Svezia: la"n;
tolto: 15) Finlandia: la"a"ni/la"n. Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano, ove necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni. Restano fermi gli obblighi di registrazione delle aziende di ovini e caprini da eseguire secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;193~art2 · fonte del testo
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