Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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3 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 27 settembre 2022. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) «azienda»: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla malattia;
tolto: b) «specie ricettiva»: qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica;
tolto: c) «animali»: gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali in sede comunitaria possono essere fissate disposizioni specifiche;
tolto: d) «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche che hanno la proprieta' degli animali o sono incaricate di allevarli;
tolto: e) «vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini;
tolto: f) «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualita';
tolto: g) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorita' competente, della presenza in una zona determinata della malattia basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemio-logici;
tolto: h) «autorita' competente»: il Ministero della salute o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
tolto: i) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dall'autorita' competente.
tolto: i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;225~art2 · fonte del testo
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