Art. 3 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2008 al 27 settembre 2022. 654 parole tolte, 10 parole aggiunte in 24 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
tolto: a) acquacoltura: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di la' delle capacita' naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprieta' di una o piu' persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
tolto: b) animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi gameti: uova e sperma, allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica ad esse destinati;
tolto: c) impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o piu' attivita' connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura;
tolto: d) responsabile dell'impresa di acquacoltura: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo;
tolto: e) animali acquatici:
tolto: 1) i pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alla superclasse gnathostomata (classe Chondrichthyes e Osteichthyes);
tolto: 2) i molluschi appartenenti al phylum Mollusca;
tolto: 3) i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea;
tolto: f) stabilimento di lavorazione autorizzato: ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per l'attivita' di lavorazione per il consumo umano di animali d'acquacoltura, ed autorizzata ai sensi degli articoli 4 e 6;
tolto: g) responsabile dello stabilimento di lavorazione autorizzato: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nello stabilimento di lavorazione autorizzato sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo;
tolto: h) azienda: ogni locale, ogni area delimitata o impianto gestiti da un'impresa di acquacoltura per allevarvi animali d'acquacoltura in attesa della loro commercializzazione, compresi i laghetti di pesca sportiva direttamente connessi ai bacini idrici naturali; sono escluse le aziende in cui sono tenuti temporaneamente, prima di essere abbattuti, senza nutrirli, animali acquatici selvatici raccolti o catturati ai fini del consumo umano;
tolto: i) allevamento: l'allevamento di animali d'acquacoltura in un'azienda, in una zona, o in una zona destinata alla molluschicoltura;
tolto: l) zona destinata a molluschicoltura: la zona di produzione o di stabulazione in cui tutte le imprese di acquacoltura esercitano le loro attivita' nel quadro di un sistema di biosicurezza comune;
tolto: m) animali acquatici ornamentali: gli animali acquatici tenuti, allevati o commercializzati a puri scopi ornamentali;
tolto: n) immissione sul mercato: la commercializzazione di animali di acquacoltura, compresa l'offerta di vendita o ogni altra forma di cessione, gratuita o a pagamento, nonche' ogni altra forma di movimentazione;
tolto: o) zone di produzione: aree di acqua dolce, di mare, di laguna, di estuario o di litorale dove si trovano banchi naturali di molluschi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi e da cui questi sono raccolti;
tolto: p) laghetti di pesca sportiva: gli stagni o gli altri impianti, in cui la popolazione e' mantenuta a puri scopi di pesca ricreativa mediante immissione di animali di acquacoltura, sempre che per le caratteristiche dell'impianto sia escluso il rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attivita';
tolto: q) zona di stabulazione: area di acqua dolce, di mare, di estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi vivi;
tolto: r) animali acquatici selvatici: gli animali acquatici non di acquacoltura. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano anche le definizioni di cui rispettivamente:
tolto: a) agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
tolto: b) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004;
tolto: c) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 853/2004;
tolto: d) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004. Oltre alle definizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche le definizioni tecniche di cui all'allegato I.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148~art3 · fonte del testo
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