Art. 3 — Requisiti sanitari ai fini degli scambi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 27 settembre 2022. 248 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della salute, d'intesa con la regione o la provincia autonoma destinatarie degli animali, puo' accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita'; il Ministero della salute informa la Commissione europea del contenuto delle deroghe accordate. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore, garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tale fine, le regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;193~art3 · fonte del testo
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