Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 512 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) "suino": ogni animale della famiglia dei suidi;
tolto: b) "suino selvatico": qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' tenuto o allevato in un'azienda;
tolto: c) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura in cui vengono allevati o tenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si tengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, comma 1;
tolto: d) "manuale di diagnostica": il manuale di diagnostica di cui alla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/422/CE del 26 maggio 2003;
tolto: e) "suino sospetto di infezione da virus della peste suina africana": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformita' del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della peste suina africana;
tolto: f) "caso di peste suina africana" o "suino infetto da peste suina africana": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina africana o sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente al manuale di diagnostica;
tolto: g) "focolaio di peste suina africana": l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o piu' casi di peste suina africana;
tolto: h) "focolaio primario": il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;
tolto: i) "zona infetta": la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformita' degli articoli 15 e 16 a seguito della conferma di uno o piu' casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici;
tolto: l) "caso primario di peste suina africana in suini selvatici": qualsiasi caso di peste suina africana riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;
tolto: m) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui la peste suina africana puo' essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo;
tolto: n) "proprietario": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;
tolto: o) "autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni e le altre autorita' competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
tolto: p) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dell'autorita' competente;
tolto: q) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modificazioni;
tolto: r) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333;
tolto: s) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333;
tolto: t) "vettore": la zecca della specie Ornithodorus erraticus.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art2 · fonte del testo
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