Art. 24 — Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
  • b)all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» e' inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorita' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della proposta.»;
  • 2)la lettera d) e' abrogata;
  • c)all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
  • d)all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale». 11 Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 30 luglio 2021, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2021, n. 31), "1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, che modifica l'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»".

Testo vigente dal 5 agosto 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 178/2021

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 2021

    È dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto del tutto priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 24, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011. Il rimettente si è limitato a evocare il parametro costituzionale, senza alcuna specifica illustrazione dei motivi di censura. ( Precedenti citati: sentenza n. 356 del 2008; ordinanza n. 26 del 2012 ).

    Art. 24 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 67 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2020 al 5 agosto 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 30 luglio 2021, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2021, n. 31), "1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, che modifica l'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art24 · fonte del testo

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