Art. 5 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015

Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;
  • b)all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;
  • 2)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilita' avviata dagli uffici.»;
  • 3)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.». All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.». All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
  • b)al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

Testo vigente dal 7 ottobre 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-09-24;185~art5 · fonte del testo

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