Art. 11 — Disposizioni in materia di tutela dei dati personali
Nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, oltre alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si osservano altresi' le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorita' di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016. Nel fornire le informazioni richieste, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto forniscono altresi' gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilita' dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.
Testo vigente dal 2 dicembre 2024
