Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva complessiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori iscritti all'INPDAI successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', l'Istituto medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione e' interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 3, commi 10, 11, 12 e 13.

Testo vigente dal 25 giugno 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181~art2 · fonte del testo