Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI):

  • a)ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1997 e' stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta ((di 3,72 punti percentuali)) e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali;
  • b)ove iscritto antecedentemente al 1 gennaio 1996, a decorrere dal 1 gennaio 1997 e' stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalita':
  • a)dal 1 gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta ((di 1,36 punti percentuali)) e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali;
  • b)dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta ((di 1,5 punti percentuali));
  • c)dal 1 gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta ((di 0,86 punti percentuali)). Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3 -ter del decreto - legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), privo di anzianita' contributiva alla data del 1 gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli gia' versati allo stesso Istituto e' effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi piu' elevati gia' versati all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 10 luglio 1997

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Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1997 al 10 luglio 1997. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

… i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta tolto: da 6,20 per cento a 2,48 per cento aggiunto: di 3,72 punti percentuali e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali;

… Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta tolto: da 6,20 per cento a 4,84 per cento aggiunto: di 1,36 punti percentuali e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali;

… per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta tolto: da 4,84 per cento a 3,34 per cento aggiunto: di 1,5 punti percentuali;

… lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta tolto: da 3,34 per cento a 2,48 per cento aggiunto: di 0,86 punti percentuali. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti … dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decretotolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181~art1 · fonte del testo

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