Art. 6 — Norme transitorie e finali
Per quanto non disciplinato dalla normativa dell'INPDAI, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Al dirigente assunto dalle societa' concessionarie di pubblici servizi di telefonia e dalle societa' di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, e' data facolta', su richiesta del dirigente ed in deroga alla richiamata legge, di mantenere il rapporto previdenziale con l'INPDAI, ove, al momento dell'assunzione, per il dirigente interessato fosse costituita presso il predetto Istituto la relativa posizione previdenziale. La facolta' di cui al comma 2 e' concessa anche ai dirigenti di societa' che hanno iniziato l'attivita' nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 58 del 1992, oppure si sono fuse con societa' gia' operanti nel settore stesso. La domanda per il mantenimento del rapporto previdenziale di cui al comma 2, da inviarsi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ed all'INPDAI, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Per coloro che risultino gia in servizio presso le societa' di cui al comma 2 detto termine decorrera' dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia deve trasferire all'INPDAI l'importo dei contributi corrispondenti ai periodi di iscrizione con la qualifica di dirigente, secondo i criteri di computo di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44.
Testo vigente dal 25 giugno 1997
