Capo II-bis – Requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-bis — Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-ter — Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-quater — Passività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-quinquies — Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-sexies — Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei
- Art. 16-septies — Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione
- Art. 16-octies
- Art. 16-novies — Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi
- Art. 16-decies — Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-undecies — Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito
- Art. 16-duodecies — Segnalazioni all'ABE
- Art. 16-terdecies — Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-quaterdecies — Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività