Art. 40 — Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano
[1]Il Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione, indirizza e coordina le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici e adotta le misure volte a sostenere l'introduzione, l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la accelerazione dei procedimenti.
[2]Il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprie linee guida, il quadro minimo di competenze sull'intelligenza artificiale necessarie al personale dipendente pubblico e oggetto dei percorsi di cui al successivo comma 3.
[3]Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione si avvale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e di Formez PA, secondo le rispettive competenze, nonché della collaborazione, previa convenzione, di università, enti di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
[4]Ai medesimi fini, il Ministro per la pubblica amministrazione si avvale, previa convenzione, anche di Anci, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
