[1]I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nell'ambito della propria autonomia, favoriscono la realizzazione di percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'alfabetizzazione degli adulti sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. I percorsi prevedono modalità per l'accertamento delle competenze pregresse in ingresso, nonché criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite al termine degli stessi percorsi, coerenti con le finalità dei CPIA e in conformità alla disciplina dell'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, anche al fine di sostenere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

[2]I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione, da parte degli adulti, di competenze in materia di intelligenza artificiale, orientate a un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in tema di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale. Nell'ambito di tali percorsi, i CPIA adottano metodologie didattiche partecipative, attività laboratoriali e compiti di realtà, anche mediante l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale, volti a promuovere un apprendimento più personalizzato, che tiene conto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti adulti.

[3]Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, i CPIA possono stipulare accordi o convenzioni, ai sensi della normativa vigente, con enti locali, altri soggetti pubblici e privati, nonché con le strutture formative accreditate dalle regioni, in coerenza con i programmi, le iniziative e i quadri di riferimento in materia di alfabetizzazione e competenze sull'intelligenza artificiale promossi o riconosciuti a livello europeo, al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia di intelligenza artificiale, nel rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti. I CPIA possono avvalersi, altresì, dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

[4]Al fine di rafforzare il raccordo tra i percorsi di cui al presente articolo e le politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le regioni, assicura l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179~art39

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