Art. 3 — Forme aggregative delle associazioni

Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Testo vigente dal 26 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4~art3 · fonte del testo

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