Art. 51 — Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità
[1]I corsi di formazione continua dei professionisti sanitari includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
[2]I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
- a)profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
- b)profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
- c)profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
[3]Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, definisce una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al comma 1.
[4]Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individua specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale di cui al comma 2, da inserire all'interno dei corsi di formazione manageriali di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
