Art. 45 — Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy
[1]Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle infrastrutture e delle competenze professionali volte esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
[2]Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro, accordi con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attività di interesse comune.
[3]I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico e di consulenza tecnico scientifica, possono, su richiesta delle Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, disporre, previo assenso degli interessati, l'assegnazione temporanea di personale presso le stesse ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attività di supporto alla realizzazione e di utilizzo di spazi di sperimentazione normativa secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli accordi di cui al comma 2 per un periodo non superiore a quello stabilito per la sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi.
[4]I professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno svolgono le attività di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A seguito dell'autorizzazione di cui al primo periodo, i soggetti assegnati ai sensi del comma 3 sono esonerati dagli obblighi didattici per il periodo della assegnazione. I risultati delle attività svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, per l'ottenimento degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della medesima legge.
[5]I risultati delle attività svolte in periodo di assegnazione da ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e dal personale delle istituzioni AFAM sono considerati ai fini della valutazione delle attività di ricerca, nonché ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, alle progressioni di livello o altri istituti contrattuali.
[6]Al fine di valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovono la creazione di spin-off universitari e di start-up.
[7]Al fine di rafforzare la capacità degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di svolgere attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale, le fondazioni ITS Academy, nell'ambito della loro autonomia, sostengono la collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e Autorità nazionali di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua criteri e modalità di cooperazione istituzionale, nonché di supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione già esistenti, nel rispetto della normativa vigente.
[8]Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i consorzi universitari, nonché gli enti e le fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati quali centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA.
[9]Il decreto di cui al comma 8 definisce, altresì, le modalità e i termini di collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine i soggetti di cui al comma 8 possono stipulare accordi e convenzioni con le Autorità secondo i rispettivi ordinamenti.
[10]Mediante i suddetti accordi e convenzioni, sono definite le modalità di attuazione dei programmi e i reciproci impegni, obblighi e responsabilità, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il comune perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla promozione dell'innovazione in materia di IA, attraverso la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di garantire la conformità dei sistemi di IA innovativi alle disposizioni del regolamento IA.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
