[1]Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, quelle di cui all'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e quelle di cui al comma 2 del presente articolo. Si applicano, altresì, le definizioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quelle di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle di cui all'articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

[2]Nel presente decreto si intende per:

  • a)«autorità nazionali per l'intelligenza artificiale»: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132;
  • b)«autorità nazionali di vigilanza del mercato»: l'ACN, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
  • c)«autorità settoriali di vigilanza del mercato»: le amministrazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, designate quali autorità responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1689;
  • d)«autorità del settore finanziario»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, in qualità di autorità nazionali di vigilanza del mercato di cui alla lettera b), per il settore finanziario;
  • e)«autorità nazionale di notifica»: l'AgID;
  • f)«Comitato di coordinamento»: il comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, al fine di assicurare il coordinamento e la collaborazione tra le Autorità Nazionali e le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti;
  • g)«istituti finanziari»: le banche italiane e le banche dell'Unione europea con succursale in Italia, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le società di gestione del risparmio autorizzate (SGR autorizzate), le società di gestione UE con succursale in Italia, le società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzate (SICAV in gestione interna autorizzate) , le società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (SICAF in gestione interna autorizzate), le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, i gestori di FIA UE (GEFIA UE) con succursale in Italia, i gestori di FIA non UE (GEFIA non UE) autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia con succursale in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Poste Italiane S.p.A. per le attività di Bancoposta, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti in sofferenza, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati in Italia, gli amministratori italiani di indici di riferimento significativi, gli emittenti specializzati di token collegati ad attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati in Italia, le sedi di negoziazione, i depositari centrali di titoli, le controparti centrali, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, come definiti nella relativa disciplina di settore;
  • h)«regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
  • i)«legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;
  • l)«normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata all'allegato I al regolamento IA;
  • m)«organismo nazionale di accreditamento» l'organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
  • n)«Spazio di sperimentazione italiano per l'IA»: lo spazio di sperimentazione nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA.
  • o)«sperimentazione FinTech»: lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179~art1