Art. 16-quater — (Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica)
Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale autorita' competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio". Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: "migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza,";
- b)all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza". Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 15 novembre 2024
