Art. 9 — Violazione degli obblighi dell'esercente persona fisica, del pilota responsabile del volo o dell'organizzazione riguardanti le operazioni di volo derivanti dall'articolo 8 del regolamento

Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali per l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 8 del regolamento concernenti, alternativamente:

  • a)le generalita';
  • b)la preparazione del volo;
  • c)le condizioni e le operazioni di volo;
  • d)le prestazioni e le limitazioni operative dell'aeromobile;
  • e)gli strumenti, i dati e gli equipaggiamenti;
  • f)l'aeronavigabilita' continua;
  • g)i membri di equipaggio. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono l'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che violano le corrispondenti norme di attuazione in materia di requisiti tecnici e procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo. L'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che viola le disposizioni inerenti ai requisiti essenziali per l'esercizio degli aeromobili concernenti i requisiti supplementari per le operazioni di volo di aeromobili a scopo commerciale o di aeromobili a motore complessi, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. La persona fisica che partecipa a qualsiasi titolo alle operazioni di volo in violazione delle disposizioni dell'Annesso 18 alla Convenzione di Chicago in materia di trasporto di merci pericolose e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. L'organizzazione che svolge attivita' aeronautiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

Testo vigente dal 5 dicembre 2017

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173~art9 · fonte del testo

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