Art. 12 — Violazione delle regole dell'aria derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento
E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro il personale impegnato nella condotta del volo, nella fornitura dei servizi di traffico aereo o meteorologici e il personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter del regolamento concernenti alternativamente:
- a)l'applicabilita' e la conformita';
- b)le regole generali e la prevenzione delle collisioni;
- c)i segnali;
- d)l'orario;
- e)i piani di volo;
- f)le condizioni meteorologiche di volo a vista e le regole del volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale;
- g)la classificazione degli spazi aerei;
- h)i servizi del traffico aereo;
- i)il servizio di controllo del traffico aereo;
- l)il servizio informazioni di volo;
- m)il servizio di allarme;
- n)l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione;
- o)i servizi attinenti alla meteorologia relativamente a osservazioni da aeromobile e riporti mediante comunicazioni in fonia. L'operatore aeronautico, il fornitore di servizi di navigazione aerea e il gestore aeroportuale, impegnati in operazioni di aeromobili, che violano le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
Testo vigente dal 5 dicembre 2017
