Art. 8 — Violazione degli obblighi dell'esaminatore aeromedico e delle organizzazioni che esercitano funzione di centro aeromedico derivanti dall'articolo 7 del regolamento

Chiunque esercita la funzione di esaminatore aeromedico in mancanza della qualificazione o dell'abilitazione all'esercizio professionale o del certificato o con i titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni in materia di idoneita' medica di cui all'articolo 7 del regolamento, riguardanti alternativamente:

  • a)le prescrizioni in materia di riservatezza;
  • b)gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;
  • c)le prescrizioni relative alla formazione specifica obbligatoria in materia di medicina aeronautica;
  • d)non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;
  • e)non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
  • f)non attua le prescrizioni del regolamento in materia di certificazione aeromedica. L'organizzazione che esercita la funzione di centro aeromedico in difetto del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente:
  • a)viola le prescrizioni in materia di riservatezza ovvero gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;
  • b)difetta dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e mantiene un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di valutazione medica e non cerca di migliorare costantemente tale sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai detti requisiti;
  • c)non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;
  • d)non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
  • e)non assicura la conformita' della certificazione aeromedica alle prescrizioni del Regolamento.

Testo vigente dal 5 dicembre 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173~art8 · fonte del testo

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