Art. 8 — Violazione degli obblighi dell'esaminatore aeromedico e delle organizzazioni che esercitano funzione di centro aeromedico derivanti dall'articolo 7 del regolamento
Chiunque esercita la funzione di esaminatore aeromedico in mancanza della qualificazione o dell'abilitazione all'esercizio professionale o del certificato o con i titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni in materia di idoneita' medica di cui all'articolo 7 del regolamento, riguardanti alternativamente:
- a)le prescrizioni in materia di riservatezza;
- b)gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;
- c)le prescrizioni relative alla formazione specifica obbligatoria in materia di medicina aeronautica;
- d)non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;
- e)non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
- f)non attua le prescrizioni del regolamento in materia di certificazione aeromedica. L'organizzazione che esercita la funzione di centro aeromedico in difetto del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente:
- a)viola le prescrizioni in materia di riservatezza ovvero gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;
- b)difetta dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e mantiene un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di valutazione medica e non cerca di migliorare costantemente tale sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai detti requisiti;
- c)non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;
- d)non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
- e)non assicura la conformita' della certificazione aeromedica alle prescrizioni del Regolamento.
Testo vigente dal 5 dicembre 2017
