Art. 6 — Violazioni degli obblighi dei piloti, degli assistenti di volo e degli allievi derivanti dagli articoli 7 e 8 del regolamento

Salvo che nel corso dell'addestramento, chiunque effettua attivita' di volo in mancanza della licenza, della abilitazione o certificazione ovvero del certificato o rapporto medico di idoneita' psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione degli articoli 7 e 8 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 e' soggetto il pilota che effettua attivita' di volo con gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento o con i dispositivi di simulazione per addestramento, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 del regolamento, ossia concernenti alternativamente:

  • a)la detenzione e la esibizione dei documenti;
  • b)la registrazione dei tempi di volo;
  • c)le specifiche competenze linguistiche;
  • d)l'attivita' di volo correntemente esercitata;
  • e)le prescrizioni relative all'eta';
  • f)il possesso dei requisiti specifici per la licenza di pilota di aeromobile leggero o privato, di aliante o di pallone libero, di pilota commerciale con equipaggio plurimo o di pilota di linea;
  • g)l'abilitazione al volo strumentale, le abilitazioni per classe e per tipo e le abilitazioni addizionali possedute;
  • h)i certificati di istruttore ed esaminatore;
  • i)il rispetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica;
  • l)le valutazioni aeromediche o la trasmissione di copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi;
  • m)i requisiti essenziali per le licenze in materia di addestramento, esperienza e idoneita' psicofisica. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro l'assistente di volo o l'allievo pilota che, alternativamente:
  • a)sia in difetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica;
  • b)non si sottopone alle prescritte valutazioni aeromediche o non fornisce copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi;
  • c)viola le prescrizioni relative all'eta';
  • d)viola uno degli obblighi concernenti:
  • 1)la detenzione e la esibizione dei documenti;
  • 2)la registrazione dei tempi di volo;
  • 3)le specifiche competenze linguistiche;
  • 4)l'attivita' di volo correntemente esercitata, di addestramento iniziale e ricorrente;
  • e)non assicura la conformita' ai requisiti essenziali per gli attestati di equipaggio di cabina in materia di addestramento e di esperienza. Il pilota, l'assistente di volo o l'allievo che omettono di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo sicuro e adeguato i compiti inerenti alla licenza posseduta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Testo vigente dal 5 dicembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173~art6 · fonte del testo