Art. 7 — Violazione degli obblighi del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi derivanti dall'articolo 7 del regolamento
Il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con il predetto titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera non rispettando le previsioni concernenti i requisiti essenziali per le licenze di pilotaggio richiamate dall'articolo 7 del regolamento e riguardanti alternativamente:
- a)le generalita';
- b)le conoscenze teoriche;
- c)la dimostrazione e il mantenimento delle conoscenze teoriche;
- d)l'abilita' pratica;
- e)la dimostrazione e il mantenimento dell'abilita' pratica;
- f)la competenza linguistica;
- g)i dispositivi di simulazione per addestramento;
- h)i corsi di addestramento;
- i)gli istruttori e gli esaminatori;
- l)la disponibilita' dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati all'attivita';
- m)la realizzazione e il mantenimento di un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di addestramento;
- n)la definizione, con altre pertinenti organizzazioni, degli accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai requisiti suddetti;
- o)le corrispondenti norme di attuazione in materia di centri di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi.
Testo vigente dal 5 dicembre 2017
