Art. 5
Violazioni degli obblighi delle organizzazioni e delle persone fisiche in materia di aeronavigabilita' e protezione ambientale derivanti dagli articoli 5 e 6 del regolamento Il presente articolo si applica alle organizzazioni e alle persone fisiche che esercitano attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione o utilizzo di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, o di addestramento del personale aeronautico in violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento. La persona fisica che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro la persona fisica che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 e viola le disposizioni inerenti i requisiti essenziali in materia di aeronavigabilita' e per la protezione ambientale di cui gli articoli 5 e 6 del regolamento concernenti, alternativamente:
- a)la progettazione di aeromobili e delle relative modifiche, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
- b)la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
- c)la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
- d)il mantenimento della aeronavigabilita';
- e)la protezione ambientale di cui all'Annesso 16 alla Convenzione di Chicago;
- f)il personale autorizzato a certificare;
- g)l'aeronavigabilita' o la protezione ambientale. L'organizzazione che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate, e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro l'organizzazione che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 e che viola le disposizioni inerenti ai requisiti essenziali in materia di aeronavigabilita' e per la protezione ambientale di cui gli articoli 5 e 6 del regolamento concernenti, alternativamente:
- a)la progettazione di aeromobili e delle relative modifiche, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
- b)la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
- c)la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
- d)il mantenimento della aeronavigabilita';
- e)la protezione ambientale di cui all'Annesso 16 alla Convenzione di Chicago;
- f)il personale autorizzato a certificare;
- g)l'addestramento del personale autorizzato a certificare;
- h)le prescrizioni del regolamento in materia di aeronavigabilita' e protezione ambientale.
Testo vigente dal 5 dicembre 2017
