Art. 5 — Imprese del gruppo
Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo:
- a)le imprese controllanti;
- b)le imprese controllate;
- c)le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo ((96 del codice delle assicurazioni private)). 7 Ai fini del comma 1 la nozione di controllo e' quella definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
7Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016
