Art. 6 — Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I poteri conferiti all'ISVAP dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, sono esercitati ai fini del presente decreto:
tolto: a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal presente decreto;
tolto: b) per le informazioni integrative o piu' dettagliate nonche' per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
tolto: c) per il piano dei conti che le imprese soggette all'applicazione del presente decreto devono adottare nella loro gestione. I provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art6 · fonte del testo
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