Art. 210 — Vigilanza sul gruppo

La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento:

  • a)alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
  • b)alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;
  • c)alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa, una societa' di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;
  • d)alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa mista;
  • e)alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una societa' strumentale;
  • f)alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima societa' controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima societa' controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalita' applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della societa' responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima societa' controllante italiana. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015. 86 parole tolte, 335 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Per la vigilanza supplementare sulleaggiunto: La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento:

aggiunto: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione tolto: che hanno aggiunto: con sede legale nel territorio della Repubblica tolto: e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, aggiunto: o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione tolto: aventi aggiunto: avente sede legale in uno Stato terzotolto: , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217. Per la vigilanza supplementare sulleaggiunto: ;

aggiunto: b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;

aggiunto: c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione tolto: che hanno aggiunto: con sede legale nel territorio della Repubblica tolto: e che siano controllate da una tolto: impresa aggiunto: societa' di partecipazione assicurativa, tolto: da un'impresa aggiunto: una societa' di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzotolto: , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituiteaggiunto: ;

aggiunto: d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una societa' di partecipazione assicurativa mista;

aggiunto: e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una societa' strumentale;

aggiunto: f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima societa' controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica tolto: da imprese aggiunto: che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione tolto: che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per leaggiunto: , da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima societa' controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalita' applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della societa' responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima societa' controllante italiana. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazionetolto: , che le medesime sedi siano gia' soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata dall'autorita' di un altro Stato membro aggiunto: o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art210 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari