Art. 14 — Disposizioni transitorie e finali
Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, e' pari al cento per cento. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati:
- a)il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 e' riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonche' ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- b)una ulteriore quota dell'uno per cento e' riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneita', quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2010, n. 240
2La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Testo vigente dal 29 gennaio 2011
