Art. 3 — Idoneità scientifica nazionale
L'idoneita' scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati. L'idoneita' scientifica e' attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturita' scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturita' scientifica per la fascia dei professori associati. Il possesso della idoneita' scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneita' scientifica e' di quattro anni dal suo conseguimento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2010, n. 240
2La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Testo vigente dal 29 gennaio 2011
