Art. 13 — Procedure per la chiamata dei professori universitari
Le universita' disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell'idoneita' nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, nonche' le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2010, n. 240
2La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Testo vigente dal 29 gennaio 2011
