Art. 1 — Definizioni
Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
- a)per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- b)per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
- c)per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;
- d)per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale;
- e)per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- f)per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
- g)per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2010, n. 240
2La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Testo vigente dal 29 gennaio 2011
